Imposta di soggiorno Comune di Bellano

Informazioni

Attenzione
L'Amministrazione ha modificato le tariffe a partire da gennaio 2024.
È possibile scaricare il testo originale dell'atto da questo link

Attenzione
Il regolamento è stato modificato con delibera n.12 del 18-05-2023. Ora è prevista, all' art. 2, l'applicazione dell'imposta per l'anno 2023 nel periodo 1° marzo - 31 dicembre 2023 e per i periodi successivi per l'intero anno, vale a dire dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni annualità.
Tale modifica, quindi implica che l'applicazione, già nel 2023, continuerà anche nel mese di novembre e dicembre.
È possibile scaricare il testo aggiornato da questo link


ATTENZIONE: SI RAMMENTA AI GESTORI LA NECESSITÀ DI COMUNICARE ANCHE A PROXIMA LE CESSAZIONI DELLE PROPRIE ATTIVITÀ.
TALE INFORMAZIONE PUÓ ESSERE COMUNICATA VIA MAIL UTILIZZANDO QUESTO INDIRIZZO.


Benvenuti,

    una volta registrati al portale e inseriti i dati personali, sarà possibile richiamare la propria struttura.
In alcuni casi tale struttura sarà identificata con il nome del titolare già noto presso il Comune; tuttavia la stessa struttura potrebbe essere presente anche con il nome commerciale utilizzato sui portali web.
Vi chiediamo per tanto di voler richiamare tutte le strutture che fanno capo a chi si sta registrando, segnalando eventuali duplicazioni: sarà nostra cura unificare i dati.


 

Maggiori informazioni

  • Per quesiti inerenti l'applicazione dell'imposta di soggiorno: Ufficio Tributi del Comune di Bellano, 0341 821124
  • Per assistenza tecnica al software è possibile contattare il produttore al numero 02 89605116  il venerdì dalle 14,00 alle 18,00 oppure scrivere al seguente indirizzo e-mail: infoalberghi@proximasrl.net

ATTENZIONE: con delibera n. 32 del 21 marzo 2020 il Consiglio Comunale ha apportato alcune modifica al regolamento, in particolare all'art. 2 - modificando il periodo di applicazione da 1° marzo – 30 settembre al 1° marzo – 31 ottobre; sostituendo la decorrenza con le variazioni introdotte dal D.L 34/2019 convertito nella L.58/2019, modificando numero massimo di pernottamenti da 5 a 7; la presente deliberazione si trova fra i documenti allegati nella home page. 

ATTENZIONE: si richiamano i gestori ad un corretto utilizzo del campo forfait.
Tale campo va utilizzato solo ed esclusivamente per indicare gli stagionali dei campeggi.
Non deve quindi essere utilizzato dalle altre tipologie di esercizi ricettivi.
Si ringrazia per l'attenta collaborazione.